Allegato IIIParte XVII

Art. 7

Selezione tra coloro cha avanzano richiesta di autorizzazione a produrre

In vigore dal 20 dic 1994
Selezione tra coloro cha avanzano richiesta di autorizzazione a produrre 1. Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorità prende in considerazione le richieste di autorizzazioni a produrre presentate nel periodo immediatamente precedente. L'Autorità concede le approvazioni richieste purchè esse possano essere tutte approvate senza che sia oltrepassato il limite di produzione o purchè l'Autorità non contravvenga agli obblighi assunti in virtù di accordi o intese commerciali di cui sia parte, come previsto all'. 2. Quando si deve operare una selezione tra più richiedenti di autorizzazioni a produrre, in conseguenza del limite di produzione previsto all', numeri da 2 a 7, o negli obblighi assunti dall'Autorità in virtù di accordi o intese commerciali di cui sia parte, secondo quanto previsto all', l'Autorità deve effettuare la selezione sulla base di criteri oggettivi e non dicriminatori stabiliti nelle norme, regolamenti e procedure da essa emanati. 3. Nell'applicare il numero 2, l'Autorità dà la precedenza ai richiedenti che: a) diano maggiori garanzie di rendimento, tenuto conto dei loro requisiti finanziari e tecnici e delle loro prestazioni, se del caso, in occasione di programmi di lavoro precedentemente approvati; b) offrano all'Autorità prospettive di vantaggi finanziari più immediati, tenendo conto della prevista data di inizio della produzione commerciale; c) abbiano già investito la maggior parte delle risorse nella prospezione o nell'esplorazione. 4. I richiedenti che non sono stati selezionati in nessun periodo hanno la precedenza nei periodi successivi fintanto che non ottengano un'autorizzazione a produrre. 5. La selezione deve essere effettuata tenendo conto della necessità di migliorare le opportunità di tutti gli Stati contraenti di partecipare alle attività nell'Area e della necessità di evitare il monopolio di tali attività, indipendentemente dal sistema sociale ed economico di tali Stati o dallo loro posizione geografica, al fine di evitare discriminazioni a danno di un qualunque Stato o sistema. 6. Ogni qualvolta è in corso di sfruttamento un minor numero di aree riservate che di aree non riservate, hanno la precedenza le domande di autorizzazione a produrre nelle aree riservate. 7. Le decisioni previste dal presente articolo vengono prese quanto prima alla fine di ciascun periodo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-7-2

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Selezione tra coloro cha avanzano richiesta di autorizzazione a produrre (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo