Allegato III›Parte XVII
Art. 2
Prospezione
In vigore dal 20 dic 1994
Prospezione
1. a) L'autorità incoraggia la prospezione nell'Area.
b) La prospezione si effettua solo dopo che l'Autorità ha
ricevuto un impegno scritto soddisfacente dal futuro
prospettore che manifesta la sua volontà di rispettare la
presente Convenzione e le pertinenti norme, regolamenti e
procedure dell'Autorità in materia di cooperazione ai
programmi di formazione di cui agli e di protezione dell'ambiente marino, nonché la sua
disponibilità' ad accettare controlli in tal senso da parte dell'Autorità. Il futuro prospettore deve contemporaneamente
notificare all'Autorità i limiti approssimativi dell'area o delle aree dove la prospezione verrà effettuata.
c) La prospezione può essere condotta simultaneamente da più di un prospettore nella stessa area o aree.
2. La prospezione non conferisce al prospettore alcun diritto sulle risorse. Tuttavia egli può estrarre una ragionevole quantità di minerali da usare come campioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-2-2