ConvenzioneSez. 2

Art. 143

Ricerca scientifica marina

In vigore dal 20 dic 1994
Ricerca scientifica marina 1. La ricerca scientifica marina nell'area è condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII. 2. L'Autorità può effettuare attività di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e può stipulare contratti a tale scopo. L'Autorità promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili. 3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area: a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorità: b) assicurando che, per tramite dell'Autorità o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di: i) rinforzare il loro potenziale di ricerca; ii) formare il loro personale e quello dell'Autorità alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca; iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area; c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorità o altri canali internazionali, quando necessario.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-143

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Ricerca scientifica marina (Art. 143 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo