ConvenzioneSez. 2

Art. 144

Trasferimento di tecnologia

In vigore dal 20 dic 1994
Trasferimento di tecnologia 1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorità adotta misure dirette a: a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attività condotte nella Area; b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinché tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. 2. A questo scopo, l'Autorità e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche relative alle attività condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. In particolare, essi adottano e promuovono: a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attività condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalità e a condizioni eque e ragionevoli; b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunità di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attività dell'Area.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-144

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Trasferimento di tecnologia (Art. 144 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo