ConvenzioneSez. 2

Art. 146

Protezione della vita umana

In vigore dal 20 dic 1994
Protezione della vita umana Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-146

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Protezione della vita umana (Art. 146 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo