ConvenzioneSez. 2

Art. 149

Reperti archeologici e storici

In vigore dal 20 dic 1994
Reperti archeologici e storici Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-149

In sintesi

La disposizione stabilisce che qualsiasi oggetto di rilevanza archeologica o storica scoperto nell'Area non può essere gestito liberamente o per scopi puramente privati, ma deve essere conservato o ceduto nell'interesse collettivo dell'umanità. Durante queste operazioni, deve essere data una speciale considerazione e priorità a specifici Stati collegati al reperto. Tra questi rientrano lo Stato o la regione d'origine geografica, lo Stato di origine culturale e lo Stato di origine storica o archeologica.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare e preservare i beni storici e archeologici trovati nell'Area per garantire che siano gestiti a beneficio dell'intera umanità. Inoltre, riconosce un trattamento di favore agli Stati che vantano un legame storico, culturale o geografico diretto con tali reperti.

A chi si applica

La norma si rivolge a chiunque effettui il rinvenimento di reperti nell'Area, nonché agli Stati che ne curano la conservazione o la cessione e a quelli che vantano diritti preferenziali per legami storici o culturali.

Esempio pratico

Durante un'esplorazione nei fondali dell'Area internazionale viene ritrovato il relitto di un'antica nave mercantile con il suo carico storico. Il reperto viene recuperato e custodito a vantaggio della collettività mondiale, consultando con priorità lo Stato da cui la nave e i beni storici avevano avuto origine per deciderne la corretta conservazione o cessione.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di conservare o cedere i reperti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, di origine culturale o di origine storica e archeologica; sanzioni non previste dal testo.

Domande frequenti

Come devono essere gestiti i reperti archeologici e storici rinvenuti nell'Area?Tutti i reperti di natura archeologica e storica trovati nell'Area devono essere obbligatoriamente conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità.
Quali soggetti godono di diritti preferenziali rispetto ai reperti?Hanno diritti preferenziali lo Stato o la regione d'origine, lo Stato a cui i beni si riferiscono per origini culturali, oppure lo Stato di origine storica e archeologica.
È consentito appropriarsi privatamente dei reperti scoperti?No, il testo impone che la loro destinazione e conservazione o cessione avvenga esclusivamente a favore e nell'interesse di tutta l'umanità, tutelando i diritti preferenziali degli Stati legati ai reperti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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