Art. 149
Reperti archeologici e storici
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-149
Reperti archeologici e storici
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La disposizione stabilisce che qualsiasi oggetto di rilevanza archeologica o storica scoperto nell'Area non può essere gestito liberamente o per scopi puramente privati, ma deve essere conservato o ceduto nell'interesse collettivo dell'umanità. Durante queste operazioni, deve essere data una speciale considerazione e priorità a specifici Stati collegati al reperto. Tra questi rientrano lo Stato o la regione d'origine geografica, lo Stato di origine culturale e lo Stato di origine storica o archeologica.
La norma mira a tutelare e preservare i beni storici e archeologici trovati nell'Area per garantire che siano gestiti a beneficio dell'intera umanità. Inoltre, riconosce un trattamento di favore agli Stati che vantano un legame storico, culturale o geografico diretto con tali reperti.
La norma si rivolge a chiunque effettui il rinvenimento di reperti nell'Area, nonché agli Stati che ne curano la conservazione o la cessione e a quelli che vantano diritti preferenziali per legami storici o culturali.
Durante un'esplorazione nei fondali dell'Area internazionale viene ritrovato il relitto di un'antica nave mercantile con il suo carico storico. Il reperto viene recuperato e custodito a vantaggio della collettività mondiale, consultando con priorità lo Stato da cui la nave e i beni storici avevano avuto origine per deciderne la corretta conservazione o cessione.
Obbligo di conservare o cedere i reperti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, di origine culturale o di origine storica e archeologica; sanzioni non previste dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.