Convenzione›Sez. 2
Art. 149
Reperti archeologici e storici
In vigore dal 20 dic 1994
Reperti archeologici e storici
Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-149