Art. 149 · Reperti archeologici e storici
ConvenzioneSez. 2

Art. 149

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Reperti archeologici e storici

In vigore dal 20 dic 1994
Reperti archeologici e storici Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-149