Convenzione›Sez. 3
Art. 152
Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorità
1. L'Autorità evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilità di svolgere attività nell'Area.
2. Purtuttavia, essa può accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-152