ConvenzioneSez. 4

Art. 156

Costituzione dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Costituzione dell'Autorità 1. È costituita un'Autorità internazionale dei fondi marini il cui funzionamento è retto dalla presente Parte. 2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorità. 3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell', c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorità in qualità di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure 4. L'Autorità ha la propria sede in Giamaica. 5. L'Autorità può istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudicherà necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-156

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Costituzione dell'Autorità (Art. 156 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo