ConvenzioneSez. 4

Art. 158

Organi dell'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Organi dell'Autorità 1. Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorità. 2. Viene costituita l'Impresa, che è l'organo per mezzo del quale l'Autorità esercita le funzioni di cui all'. 3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte. 4. Su ciascun organo principale dell'Autorità e dell'Impresa grava la responsabilità dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-158

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Organi dell'Autorità (Art. 158 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo