ConvenzioneSez. 4

Art. 157

Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento

In vigore dal 20 dic 1994
Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento 1. L'Autorità e l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attività nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area. 2. L'Autorità ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione. Essa è investita dai poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e le funzioni concernenti le attività condotte nell'Area. 3. L'Autorità si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri. 4. Allo scopo di assicurare a tutti i membri dell'Autorità i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualità di membri, ciascun membro dell'Autorità adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione.
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Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento (Art. 157 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo