Convenzione›Sez. 4
Art. 157
Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento
In vigore dal 20 dic 1994
Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento
1. L'Autorità e l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attività nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area.
2. L'Autorità ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione. Essa è investita dai poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e le funzioni concernenti le attività condotte nell'Area.
3. L'Autorità si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri.
4. Allo scopo di assicurare a tutti i membri dell'Autorità i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualità di membri, ciascun membro dell'Autorità adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione.
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