Convenzione›Sez. 3
Art. 154
Revisione periodica
In vigore dal 20 dic 1994
Revisione periodica
Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea può adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-154