ConvenzioneSez. 3

Art. 154

Revisione periodica

In vigore dal 20 dic 1994
Revisione periodica Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea può adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-154

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Revisione periodica (Art. 154 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo