ConvenzioneSez. 2

Art. 145

Protezione dell'ambiente marino

In vigore dal 20 dic 1994
Protezione dell'ambiente marino Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottare, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attività. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a: a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui è sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonché ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente degli effetti nocivi derivanti da attività quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attività: b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-145

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Protezione dell'ambiente marino (Art. 145 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo