ConvenzioneSez. 2

Art. 140

Beneficio dell'umanità

In vigore dal 20 dic 1994
Beneficio dell'umanità 1. Le attività nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo o dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale. 2. L'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attività nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all', f) i).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-140

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Beneficio dell'umanità (Art. 140 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo