ConvenzioneSez. 2

Art. 138

Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area

In vigore dal 20 dic 1994
Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-138

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Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area (Art. 138 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo