ConvenzioneParte XI

Art. 134

Ambito di applicazione della presente Parte

In vigore dal 20 dic 1994
Ambito di applicazione della presente Parte 1. La presente Parte si applica all'Area. 2. Le attività condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte. 3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all', così come la pubblicità da dare loro sono regolati dalla Parte VI. 4. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validità degli accordi relativi alla delimitazione fra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-134

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Ambito di applicazione della presente Parte (Art. 134 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo