ConvenzioneParte X

Art. 131

Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi

In vigore dal 20 dic 1994
Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-131

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Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi (Art. 131 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo