ConvenzioneParte X

Art. 128

Zone franche ed altre strutture doganali

In vigore dal 20 dic 1994
Zone franche ed altre strutture doganali Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-128

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Zone franche ed altre strutture doganali (Art. 128 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo