ConvenzioneParte XI

Art. 133

Uso dei termini

In vigore dal 20 dic 1994
Uso dei termini Ai fini della presente Parte: a) per "risorse" si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i moduli polimetallici; b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate "minerali".
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-133

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Uso dei termini (Art. 133 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo