Convenzione›Parte XI
Art. 133
Uso dei termini
In vigore dal 20 dic 1994
Uso dei termini
Ai fini della presente Parte:
a) per "risorse" si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i moduli polimetallici;
b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate "minerali".
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-133