ConvenzioneParte X

Art. 130

Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito

In vigore dal 20 dic 1994
Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito 1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico per il traffico in transito. 2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficoltà, le autorità competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-130

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Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito (Art. 130 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo