Convenzione›Parte X
Art. 130
Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito
In vigore dal 20 dic 1994
Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito
1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico per il traffico in transito.
2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficoltà, le autorità competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-130