Convenzione›Parte X
Art. 126
Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita
In vigore dal 20 dic 1994
Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita
Alle disposizioni della presente Convenzione, così come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione più favorita.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-126