ConvenzioneParte IX

Art. 122

Definizione

In vigore dal 20 dic 1994
Definizione Ai fini della presente Convenzione si intende per "mare chiuso o semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-122

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Definizione (Art. 122 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo