Convenzione›Parte X
Art. 127
Diritti doganali, tasse ed altre spese
In vigore dal 20 dic 1994
Diritti doganali, tasse ed altre spese
1. Il traffico in transito non è soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezionale di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico.
2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-127