ConvenzioneParte X

Art. 127

Diritti doganali, tasse ed altre spese

In vigore dal 20 dic 1994
Diritti doganali, tasse ed altre spese 1. Il traffico in transito non è soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezionale di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico. 2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-127

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Diritti doganali, tasse ed altre spese (Art. 127 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo