ConvenzioneParte X

Art. 124

Uso dei termini

In vigore dal 20 dic 1994
Uso dei termini 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per "Stato privo di litorale" si intende uno Stato che non ha coste marine; b) per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito; c) per "Traffico in transito" si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o più Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalità di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale; d) per "mezzi di trasporto" si intende: i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali; ii) nel caso in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma. 2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-124

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Uso dei termini (Art. 124 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo