ConvenzioneParte IX

Art. 123

Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi

In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a: a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare; b) coordinare l'esercizio del loro diritti e l'adempimento del loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino; c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata; d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-123

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