Convenzione›Parte IX
Art. 123
Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi
In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi
Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:
a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
b) coordinare l'esercizio del loro diritti e l'adempimento del
loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed
intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;
d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni
internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-123