ConvenzioneParte VIII

Art. 121

Regime giuridico delle isole

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico delle isole 1. Un'isola è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. 2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. 3. Gli scogli che non si presentano all'insediamento umano nè hanno una vita economica autonoma non possono possedere nè la zona economica esclusiva nè la piattaforma continentale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-121

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Regime giuridico delle isole (Art. 121 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo