ConvenzioneSez. 2

Art. 116

Diritto di pesca nell'alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente a) ai loro obblighi convenzionali; b) ai diritti e obblighi nonché agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all', e agli articoli da 64 a 67; e c) alle disposizioni della presente sezione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-116

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Diritto di pesca nell'alto mare (Art. 116 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo