Convenzione›Sez. 2
Art. 116
Diritto di pesca nell'alto mare
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di pesca nell'alto mare
Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro
nazionalità esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente
a) ai loro obblighi convenzionali;
b) ai diritti e obblighi nonché agli interessi degli Stati
costieri previsti, tra l'altro, all', e agli articoli da 64 a 67; e
c) alle disposizioni della presente sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-116