ConvenzioneParte VII

Art. 112

Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale. 2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-112

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Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini (Art. 112 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo