Convenzione›Parte VII
Art. 112
Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini
1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale.
2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-112