ConvenzioneParte VII

Art. 110

Diritto di visita

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di visita 1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli , non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che: a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi; c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'; d) la nave sia priva di nazionalità; oppure e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra. 2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo. 3. Se i sospetti si mostrano infondati e purchè la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indenizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito. 4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari. 5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-110

In sintesi

In alto mare, una nave militare o di Stato non può fermare o salire a bordo di una nave straniera, a meno che non vi siano fondati sospetti su attività illecite specifiche come pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni non autorizzate, assenza di nazionalità o uso fraudolento della bandiera. Quando sussiste un sospetto legittimo, la nave da guerra può inviare una lancia per verificare i documenti e compiere ulteriori indagini a bordo con il dovuto riguardo. Se i controlli dimostrano che i sospetti erano infondati e la nave fermata non ha commesso atti sospetti, quest'ultima ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. Le stesse regole valgono anche per gli aeromobili militari o per altri mezzi autorizzati in servizio di Stato.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la libertà di navigazione in alto mare, limitando i casi eccezionali in cui una nave da guerra può fermare e controllare una nave straniera. Serve a reprimere illeciti gravi come pirateria o tratta degli schiavi, garantendo un indennizzo in caso di controlli ingiustificati.

A chi si applica

Si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari e ai mezzi identificabili in servizio di Stato, nonché alle navi mercantili e private straniere che navigano in alto mare (purché non godano di completa immunità).

Esempio pratico

Una nave da guerra in navigazione in alto mare avvista un'imbarcazione priva di bandiera e decide di controllarla. I militari inviano una lancia guidata da un ufficiale per verificare i documenti della nave sospetta. Accertato che la nave era in regola e non coinvolta in illeciti, l'imbarcazione viene rilasciata e ha diritto all'indennizzo per eventuali danni materiali subiti durante il fermo.

Adempimenti e conseguenze

Le navi procedono al controllo inviando una lancia guidata da un ufficiale e svolgendo eventuali ulteriori indagini a bordo con ogni possibile riguardo; in caso di sospetti infondati sorge l'obbligo di indennizzare la nave di ogni danno o perdita subita.

Domande frequenti

In quali casi eccezionali una nave da guerra può abbordare una nave straniera in alto mare?Può farlo solo se autorizzata da trattati o se vi sono fondati motivi di sospettare pirateria, tratta degli schiavi, trasmissioni abusive, assenza di nazionalità, oppure se la nave ha in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra nonostante rifiuti di esibire la bandiera o ne batta una straniera.
Cosa accade se, dopo la visita a bordo, i sospetti risultano del tutto infondati?Se la nave controllata non ha compiuto atti che giustificassero il sospetto, deve essere integralmente indennizzata per qualsiasi danno o perdita economica sofferta a causa dell'intervento.
Le regole sul diritto di visita si applicano solo alle navi militari?No, le stesse disposizioni si applicano anche agli aeromobili militari e a qualsiasi altra nave o aeromobile chiaramente contrassegnato e autorizzato in servizio di Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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