Convenzione›Parte VII
Art. 110
Diritto di visita
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di visita
1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli , non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di
bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all';
d) la nave sia priva di nazionalità; oppure
e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.
2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale.
Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.
3. Se i sospetti si mostrano infondati e purchè la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indenizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.
4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari.
5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.
Storico versioni
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