Art. 110
Diritto di visita
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-110
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In alto mare, una nave militare o di Stato non può fermare o salire a bordo di una nave straniera, a meno che non vi siano fondati sospetti su attività illecite specifiche come pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni non autorizzate, assenza di nazionalità o uso fraudolento della bandiera. Quando sussiste un sospetto legittimo, la nave da guerra può inviare una lancia per verificare i documenti e compiere ulteriori indagini a bordo con il dovuto riguardo. Se i controlli dimostrano che i sospetti erano infondati e la nave fermata non ha commesso atti sospetti, quest'ultima ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. Le stesse regole valgono anche per gli aeromobili militari o per altri mezzi autorizzati in servizio di Stato.
La norma mira a tutelare la libertà di navigazione in alto mare, limitando i casi eccezionali in cui una nave da guerra può fermare e controllare una nave straniera. Serve a reprimere illeciti gravi come pirateria o tratta degli schiavi, garantendo un indennizzo in caso di controlli ingiustificati.
Si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari e ai mezzi identificabili in servizio di Stato, nonché alle navi mercantili e private straniere che navigano in alto mare (purché non godano di completa immunità).
Una nave da guerra in navigazione in alto mare avvista un'imbarcazione priva di bandiera e decide di controllarla. I militari inviano una lancia guidata da un ufficiale per verificare i documenti della nave sospetta. Accertato che la nave era in regola e non coinvolta in illeciti, l'imbarcazione viene rilasciata e ha diritto all'indennizzo per eventuali danni materiali subiti durante il fermo.
Le navi procedono al controllo inviando una lancia guidata da un ufficiale e svolgendo eventuali ulteriori indagini a bordo con ogni possibile riguardo; in caso di sospetti infondati sorge l'obbligo di indennizzare la nave di ogni danno o perdita subita.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.