ConvenzioneParte VII

Art. 109

Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare. 2. Ai fini della presente Convenzione, per "trasmissioni non autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso. 3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate può essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari: a) dello Stato di bandiera della nave; b) dello Stato presso cui l'installazione è registrata; c) dello Stato di cui il responsabile è un soggetto che ne abbia la nazionalità; d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni; oppure e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscono interferenze. 4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, può arrestare, alle condizioni dell', qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e può sequestrare le apparecchiature trasmittenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-109

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Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare (Art. 109 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo