Convenzione›Parte VII
Art. 109
Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare
In vigore dal 20 dic 1994
Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare
1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare.
2. Ai fini della presente Convenzione, per "trasmissioni non autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso.
3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate può essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari:
a) dello Stato di bandiera della nave;
b) dello Stato presso cui l'installazione è registrata;
c) dello Stato di cui il responsabile è un soggetto che ne abbia la nazionalità;
d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni;
oppure
e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni
autorizzate subiscono interferenze.
4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, può arrestare, alle condizioni dell', qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e può sequestrare le apparecchiature trasmittenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-109