Art. 112 · Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini
ConvenzioneParte VII

Art. 112

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Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale. 2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'.
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