Convenzione›Parte VII
Art. 115
Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini
In vigore dal 20 dic 1994
Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini
Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-115