ConvenzioneParte VII

Art. 115

Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini

In vigore dal 20 dic 1994
Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-115

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Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini (Art. 115 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo