ConvenzioneParte VII

Art. 114

Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino.

In vigore dal 20 dic 1994
Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-114

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Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. (Art. 114 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo