Convenzione›Sez. 2
Art. 117
Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare
In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare
Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-117