Convenzione›Parte VII
Art. 113
Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini
In vigore dal 20 dic 1994
Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini
Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche.
Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli. Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.
Storico versioni
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