ConvenzioneParte VII

Art. 108

Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

In vigore dal 20 dic 1994
Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-108

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Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Art. 108 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo