ConvenzioneParte VII

Art. 106

Responsabilità per sequestri infondati

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità per sequestri infondati Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-106

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Responsabilità per sequestri infondati (Art. 106 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo