Convenzione›Parte VII
Art. 106
Responsabilità per sequestri infondati
In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità per sequestri infondati
Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-106