ConvenzioneParte VII

Art. 103

Definizione di nave o aeromobile pirata

In vigore dal 20 dic 1994
Definizione di nave o aeromobile pirata Una nave o un aeromobile sono considerati navi o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'. Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di esse si sono rese colpevoli.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-103

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Definizione di nave o aeromobile pirata (Art. 103 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo