Convenzione›Parte VII
Art. 101
Definizione di pirateria
In vigore dal 20 dic 1994
Definizione di pirateria
Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:
a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro
persone o beni da essi trasportati;
ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni,
in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;
b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una
nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione
intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-101