ConvenzioneParte VII

Art. 97

Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione

In vigore dal 20 dic 1994
Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione 1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneità o licenza, è il solo componente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di bandiera.
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Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione (Art. 97 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo