Convenzione›Parte VII
Art. 96
Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali
In vigore dal 20 dic 1994
Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali
Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-96