Convenzione›Parte VII
Art. 95
Immunità delle navi da guerra in alto mare
In vigore dal 20 dic 1994
Immunità delle navi da guerra in alto mare
Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-95