ConvenzioneParte VII

Art. 95

Immunità delle navi da guerra in alto mare

In vigore dal 20 dic 1994
Immunità delle navi da guerra in alto mare Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-95

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Immunità delle navi da guerra in alto mare (Art. 95 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo