ConvenzioneParte VII

Art. 90

Diritto di navigazione

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di navigazione Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-90

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Diritto di navigazione (Art. 90 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo