Art. 90 · Diritto di navigazione
ConvenzioneParte VII

Art. 90

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Diritto di navigazione

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di navigazione Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-90