ConvenzioneParte VII

Art. 88

Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici

In vigore dal 20 dic 1994
Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-88

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