Convenzione›Parte VII
Art. 88
Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici
In vigore dal 20 dic 1994
Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici
L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-88