ConvenzioneParte VI

Art. 83

Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti

In vigore dal 20 dic 1994
Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all' dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere una equa soluzione. 2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti (Art. 83 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo