ConvenzioneParte VI

Art. 78

Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati 1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti. 2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-78

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Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati (Art. 78 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo