Convenzione›Parte VI
Art. 78
Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati
In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati
1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.
2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-78