ConvenzioneParte V

Art. 74

Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti

In vigore dal 20 dic 1994
Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all' dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione. 2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti (Art. 74 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo