Convenzione›Parte V
Art. 75
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche
In vigore dal 20 dic 1994
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche
1. Subordinatamente alla presente Parte, i limiti esterni della zona economica esclusiva e le linee di delimitazione tracciate conformemente all' sono riportati su carte nautiche a scala adeguata per determinarne la posizione. Quando è opportuno, i limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere sostituiti da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.
2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-75