ConvenzioneParte V

Art. 75

Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche

In vigore dal 20 dic 1994
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Subordinatamente alla presente Parte, i limiti esterni della zona economica esclusiva e le linee di delimitazione tracciate conformemente all' sono riportati su carte nautiche a scala adeguata per determinarne la posizione. Quando è opportuno, i limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere sostituiti da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-75

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Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche (Art. 75 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo