ConvenzioneParte V

Art. 72

Limitazioni alla concessione di diritti

In vigore dal 20 dic 1994
Limitazioni alla concessione di diritti 1. I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli , non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalità, nè tramite contratti di locazione o licenze, nè mediante azioni in compartecipazione, nè in nessun altro modo che abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati. 2. La norma di cui sopra non preclude agli Stati interessati la possibilità di ottenere assistenza tecnica o finanziaria da terzi Stati o da organizzazioni internazionali, intesa a facilitare l'esercizio dei diritti previsti agli , a condizione che ciò non abbia gli effetti previsti al numero 1.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-72

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Limitazioni alla concessione di diritti (Art. 72 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo